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Statuto del Partito Italia Moderata

Art.1 Il Partito Italia Moderata è un’organizzazione di cittadini che si riconoscono negli ideali propri delle tradizioni democratiche e tendenti a realizzare l’unità dei cattolici in politica.

Art.2 Sono iscritti del Partito Italia Moderata i cittadini italiani di età maggiore a 16 anni che condividono i principi ed il programma politico e vi abbiano aderito nel rispetto delle disposizioni statutarie.

Art.3 La domanda di iscrizione va sottoscritta su apposito modulo e deve essere supportato da uno (o più) ìscritto/i presentatore/i. All’atto, della presentazione della domanda di iscrizione si dovrà versare la quota annua stabilita dalla Direzione del Partito.

Art.4 Gli iscritti partecipano alle attività del Partito in tutte le sue manifestazioni ed esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo secondo le norme dello statuto e del regolamento congressuale.

Art.5 La qualifica di iscritto del Partito si perde nei seguenti casi:

  1. dimissioni;
  2. mancato rinnovo dell’iscrizione annuale;
  3. espulsione.

Art.6 Il diritto di elettorato attivo e passivo viene esercitato dagli iscritti che abbiano compiuto il 18° anno di età. Per gli iscritti di età inferiore sarà regolamentato a parte un organismo di operatività nel mondo giovanile che avrà valenza anche nelle università.

  1. Sarà elettorato attivo il voto espresso nelle assemblee di Partito trascorso un anno dall’iscrizione;
  2. Sarà elettorato passivo la facoltà di assumere cariche interne al Partito.

Art.7 La direzione nazionale del Partito, con circolare alle strutture periferiche, comunicherà ogni anno l’ammontare della quota d’iscrizione e inizio ed il termine per il tesseramento.

Art.8 L’elenco degli iscritti al Partito non è segreto. Ogni struttura periferica provvederà, alla chiusura del tesseramento, a trasmettere l’elenco degli iscritti, dei nuovi e dei rinnovi, all’Ufficio Nazionale dell’Organizzazione. Ogni struttura territoriale terrà il proprio elenco e comunicherà all’ufficio Nazionale dell’Organizzazione ogni relativa variante.

  • Organi dei Partito
  • Il Congresso Nazionale

Art.9 Il Congresso Nazionale è la più alta assise del Partito, definisce e ne indirizza la linea politica:

  • elegge il Segretario Politico Nazionale e 100 membri del Consiglio Nazionale;
  • è di competenza del Congresso Nazionale modificare lo Statuto del Partito;
  • il Congresso Nazionale si convoca, in via ordinaria, almeno ogni 3 (tre) anni; viene convocato dal Segretario del Partito su delibera della Segreteria Politica e ne stabilisce il luogo, la data e l’ordine del giorno.

Art.10 Partecipano al Congresso Nazionale con diritto di voto:

  • i delegati dei congressi Provinciali, secondo un rapporto voti politici riportati nelle ultime elezioni politiche più gli iscritti secondo una percentuale stabilita dal regolamento congressuale;
  • Delegati rappresentanti gli iscritti residenti all’estero;
  • Parlamentari nazionali, europei ed i Consiglieri regionali e provinciali;
  • I Segretari Regionali e Provinciali;
  • 5 Rappresentanti dell’organizzazione giovanile del Partito;
  • 5 Rappresentanti dell’organizzazione femminile del Partito;
  • 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali che si rifanno agli orientamenti del Partito e/o comunque esponenti del mondo del lavoro;
  • il rappresentante degli organismi collaterali del Partito: sport, tempo libero,
    commercio, cooperazioni, associazioni culturali, ecc.

Art.11 La Segreteria Politica, 90 (novanta) giorni prima della data stabilita, fissa il luogo, la data e l’ordine del giorno del Congresso Nazionale;

  • nomina una Commissione Verifica poteri a cui vengono demandate tutte le problematìche relative allo svolgimento delle assemblee di Partito;
  • detta il Regolamento Congressuale di concerto con l’Ufficio Organizzazione Nazionale del Partito.

Art.12 Il Congresso nomina il Presidente del Congresso, l’Ufficio di Presidenza e la Commissione Nazionale Verifica Poteri del Congresso:

  • Elegge gli scrutatori.
  • Il Segretario Politico

Art.13 Il Segretario Politico Nazionale del Partito è eletto dal Congresso Nazionale secondo le modalità previste dal regolamento congressuale.

  • Il Segretario Politico Nazionale resta in carica 3 anni e può essere rieletto;
  • dirige il Partito e lo rappresenta in tutte le sue finalità e sedi istituzionali e politiche;
  • convoca la Segreteria Politica ed il Consiglio Nazionale e li presiede;
  • nomina i responsabili nazionali dell’Organizzazione Centrale del Partito ed il Segretario Nazionale Amministrativo;
  • nomina un Presidente Onorario tra gli iscritti o tra i fondatori o in rappresentanza del mondo delle scienze, arte, letteratura e del sociale per una valenza della moralità del Partito;
  • nomina otto membri della segreteria Politica;
  • revoca in qualsiasi momento le nomine di sua competenza.

Art.14 Il Consiglio Nazionale, presieduto dal Segretario Politico Nazionale del Partito, promuove e coordina l’azione politica secondo la linea espressa dal Congresso Nazionale; elegge il Collegio Nazionale dei Probiviri; elegge il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Art.15 Il Consiglio Nazionale viene convocato almeno due volte l’anno dal Segretario del Partito, e comunque, anche su richiesta di 1\3 dei suoi membri. In quest’ultimo caso la convocazione avverrà entro 60 giorni dalla richiesta con luogo ed O.d.g.

La Segreteria Politica

Art.16 La Segreteria Politica è composta da 8 membri nominati dal Segretario Politico Nazionale; ne fanno pure parte, con voto consultivo, il Segretario Nazionale Amministrativo, i Capi Gruppo della Camera dei Deputati, del Senato e del Parlamento Europeo.

  • In base all’ordine dei giorno, partecipano, con voto consultivo, Responsabili Nazionali degli Uffici Centrali dei Partito.

Art.17 La segreteria Politica è convocata e presieduta dal Segretario Nazionale del Partito.

Art.18 Il Segretario Nazionale Amministrativo ha la legale rappresentanza del Partito di fronte ai terzi ed in giudizio senza alcuna limitazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. E’ l’unico abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge. L’amministratore del Partito è designato dal Segretario Nazionale del Partito. Le funzioni del Segretario Amministrativo sono regolamentate dall’Art. 28.

Art.19 I responsabili Nazionali degli uffici Centrali del Partito collaborano con il Segretario Nazionale del Partito e con la Segreteria Politica per coordinare l’attività politica sul territorio nazionale nei rispettivi settori di competenza.

  • Organizzazione sul territorio
  • Il Segretario Regionale

Art. 20 La Segreteria Politica Nazionale nomina per ogni regione un Segretario Regionale. Questi rappresenta il Partito nelle Sedi Istituzionali e politiche nell’ambito della Regione, controlla e
indirizza l’attività politica dei Segretari Provinciali ed assicura l’osservanza della linea politica Nazionale; dura in carica 3 anni.

Art.21 In ogni regione ci sarà un comitato politico composta da:

  • 5 membri designati dal Segretario Regionale;
  • dai Segretari Provinciali;
  • dai Consiglieri Regionali e Provinciali;
  • dai Consiglieri comunali delle città Capoluogo;
  • da un rappresentante Giovanile e Universitario, da un rappresentante della organizzazione
    Femminile, da un rappresentante Sindacale e da un rappresentante per ogni organismo collaterale e circolo ed associazione culturale.
  • dal segretario Amministrativo Regionale.

Art.22 Il Segretario Amministrativo Regionale è designato dal Segretario Regionale sentito il parere vincolante del Segretario Amministrativo Nazionale. Dura in carica 3 anni e può essere revocato dal Segretario Regionale o dal Segretario Amministrativo Nazionale.

  • Il Segretario Provinciale e le aree Metropolitane

Art.23 Nei comuni nei quali sono residenti almeno 10 iscritti al Partito è costituita una Sezione del partito. In tutte le provincie previste dalla legge dello Stato è costituita una sede provinciale. Nelle città di Milano, Roma, Napoli, Bari e Palermo saranno costituite delle Sezioni Metropolitane autonome rispetto alle sedi Provinciali. In queste grandi città saranno costituite delle sezioni circoscrizionali del Partito.

Art.24 Gli iscritti al Partito esercitano il diritto di voto nelle Assemblee Sezionali e nel Congresso Provinciale per eleggere gli organi di rappresentanza che sono:

  • Il segretario di Sezione;
  • Il segretario Provinciale;
  • Il direttivo di Sezione minimo tre massimo sette;
  • Il direttivo Provinciale minimo sette massimo ventuno.
  • Per analogia, gli organismi saranno composti, su elezione, secondo i criteri della struttura regionale.
    Degli organismi eletti faranno anche parte, nelle provincie in cui ricade l’area metropolitana, il responsabile della medesima:
  • Il segretario amministrativo di Sezione;
  • Il segretario amministrativo della Provincia.

 

Incompatibilità

Art.25 La Segreteria Politica Nazionale emana una circolare sulle incompatibilità fra le cariche di partito e gli incarichi istituzionali e di rappresentanza esterna, oltre a quelle previste dalle leggi dello Stato.

Candidature

Art.26 Le liste dei candidati alle elezioni politiche amministrative europee e regionali vengono approvate dai Comitati Regionali e Provinciali delle singole Regioni.

  • Le liste dei Candidati Provinciali vengono approvate dai Comitati direttivi Provinciali.
  • Le liste dei Candidati alle elezioni comunali dalle sezioni.
  • La candidatura per Sindaco, Presidente della Provincia e Presidente della Regione vengono approvate dal Comitato Regionale del Partito.

Finanziamento

Art.27 Le attività del movimento sono finanziate da:

  • quote di iscrizione al Partito;
  • contributi volontari degli iscritti o di terzi;
  • contributi degli eletti e dei rappresentanti dei partiti in organismi;
  • contributi pubblici;
  • sottoscrizioni pubbliche;
  • Ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge;
  • cespiti patrimoniali derivanti da acquisti legati e da ogni mezzo ammesso dalla legge.

Le quote di iscrizione sono destinate a finanziare le attività degli organi nazionali e locali con il criterio:

  • sede nazionale 30%;
  • sedi locali 70%.

Art.28 Il Segretario Amministrativo Nazionale:

  • ha la rappresentanza legale del Partito e lo rappresenta in giudizio nominando difensori e procuratori;
  • svolge e coordina le attività necessarie per una corretta gestione amministrativa ed esegue le decisioni della Segreteria Politica con facoltà e poteri di ordinaria e straordinaria;
  • compie tutte le operazioni bancarie, anche mediante la nomina di procuratori, l’accensione di mutui e la richiesta di affidamenti; effettua pagamenti, incassa crediti, può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni, provvede alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge;
  • predispone annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone alla Segreteria Politica per l’approvazione;
  • informa periodicamente la Segreteria Politica dello stato economico del Partito;
  • predispone il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dalla Segreteria Politica;
  • gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predispone i rendiconti richiesti dalla legge.

Il Segretario Amministrativo Regionale:

  • è il solo autorizzato, in sede Nazionale e locale, al deposito delle candidature ed all’utilizzo del contrassegno elettorale;
  • svolge tale funzione anche per mezzo di procuratori speciali all’occorrenza nominati.
  • Ogni organo periferico del Partito, anche se dotato di autonomia amministrativa, è tenuto ad
    uniformarsi alle indicazioni della Segretaria Amministrativa Nazionale.

Art.29 I Revisori contabili previsti dall’Art. 4 della legge 18. 1981 n. 659 e modificato dall’Art. 1 della legge 27, 1.1982 n.22 sono nominati dalla Segreteria Politica. richiesta la qualifica di Revisore Contabile iscritto al Registro istituito dall’Art. del D.L. 27.1.92 n. 88 in attuazione della Direttiva CEE n. 84/253. I Revisori Contabili durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

Collegio dei Probiviri

Art.30 Gli iscritti al Partito sono tenuti a ricorrere preventivamente al Collegio dei Probiviri in caso di provvedimenti assunti nei loro confronti e di controversie riguardanti l’attività del Partito, l’applicazione dello statuto e comunque per vicenda insorta all’interno dell’attività politica di Partito.

Art.31 Composizioni del Collegio dei Probiviri:

  • il Collegio Regionale, o collegio di prima istanza, composto da tre membri effettivi e da due supplenti;
  • il Collegio Nazionale, composto da cinque effettivi e da due supplenti.

Entrambi gli organismi durano in carica tre anni.

Art.32 Il Collegio Regionale dei Probiviri è eletto dall’Assemblea Regionale del Partito e nomina, al suo interno, il Presidente ed il Segretario.

Art.33 Il Collegio Nazionale dei Probiviri è anche giudice di Appello contro le decisioni dei Collegi Regionali dei Probiviri. Nomina, al suo interno, il Presidente ed il Segretario.

Ricorsi di legittimità

Le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri sono definitive.

Art.34 Avverso le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri, è consentito ricorso alla Segreteria Nazionale del Partito unicamente per motivi di legittimità e di procedura.

Art.35 Il Partito, tramite la Segreteria Politica, avvalendosi di norme regolamentari e di periodiche circolari, diramerà disposizioni relative al tesseramento, al congresso ed al funzionamento per una attività, dinamica e aderente alle evenienze relative alla politica ed all’evoluzione sociale e legislativa che si dovesse palesare, nel tempo, nella società civile oltre che negli Organismi statuali e sovranazionali.